Diritto

Da docente esperto a incentivato: cosa cambia?

La conversione in legge del DL Aiuti bis ha modificato la definizione della figura destinataria del premio economico, senza stravolgere il senso del provvedimento.

di Giappichelli / pubblicato 25 Ottobre 2022

Lo scorso 20 settembre il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la trasformazione in legge del D.L. n. 115/2022 (noto come D.L. Aiuti Bis), che stanzia 17 miliardi a sostegno di famiglie e imprese e, all’Art. 38, prevede un pacchetto di provvedimenti a favore della scuola. Nell’articolo era inizialmente prevista l’istituzione della nuova figura del “docente esperto”, pensata per introdurre, nell’avanzamento della carriera e nella retribuzione degli insegnanti, un criterio di merito da affiancare a quello dell’anzianità. Il testo della legge licenziata dalle Camere ha però visto scomparire completamente il riferimento al “docente esperto” come qualifica professionale in qualche modo distinta dai normali insegnanti, sostituita dal riferimento alla sola premialità economica come “docente stabilmente incentivato”.

Cosa cambia dunque rispetto alla bozza iniziale del decreto legge? In realtà ben poco. La novità è più di forma che di sostanza. Rimangono infatti invariati l’entità degli incentivi previsti a favore degli insegnanti e la modalità attraverso cui sarà possibile accedervi. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. La legge prevede l’istituzione di un assegno stabile di 5650 euro l’anno, che andrà ad aggiungersi al normale stipendio dei docenti di ruolo che avranno superato con valutazione positiva tre percorsi formativi triennali, da svolgersi in modo consecutivo. I temi della formazione riguarderanno in particolare l’alfabetizzazione digitale, l’uso critico e responsabile dei nuovi media, le pratiche laboratoriali e di inclusione degli studenti.

La possibilità di accedere ai corsi sarà operativa fin da subito, anche se gli insegnanti dovranno attendere il completamento dell’intero ciclo formativo prima di poter ricevere l’assegno stabile. Gli effetti in busta paga del nuovo provvedimento si vedranno quindi solo fra nove anni a partire da ora. Un “premio” in denaro una tantum sarà però disponibile già a conclusione di ciascun corso triennale superato con successo, visto che si tratta di attività da svolgere al di fuori del normale orario scolastico. Dopo aver completato il ciclo formativo, per ottenere l’incentivo stabile, i docenti avranno come unico obbligo quello di restare almeno tre anni nello stesso istituto scolastico.

Per il periodo compreso fra il 2032 e 2036 la legge fissa un tetto massimo di assegni di incentivo stabile che potranno essere erogati. La determinazione del regolamento in base al quale stabilire la graduatoria per selezionare, fra tutti coloro che avranno completato il ciclo formativo, gli 8000 insegnanti che ogni anno potranno avere accesso all’assegno, sarà affidata alla futura contrattazione fra le parti sociali.

Nel caso in cui il regolamento non venisse emanato entro l’anno scolastico 2023/24, il criterio di selezione di cui tenere conto sarà la media del punteggio ottenuta nei tre cicli formativi consecutivi. In caso di parità saranno la durata della permanenza in ruolo del docente nella scuola in cui si è svolta la formazione e l’esperienza professionale maturata in termini di titoli di studio e voti ottenuti a fare punteggio.

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